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Mandato |
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Condizioni generali
Art. 1- Rapporto - Premesso che il presente rapporto è regolato dalle disposizioni di seguito riportate nonché dagli allegati alla presente, Ella ha l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, all'acquisizione di nuovi contatti nei Rami Vita; alla cura del portafoglio; alla sostituzione eventuale dei contratti già in corso; all'incasso dei premi e delle altre somme comunque dovute dall'assicurato o contraente in dipendenza della stipulazione del contratto; a curare che le denunce dei sinistri, le richieste di riscatto, di prestiti, di liquidazione su polizze AIL e per polize Vita giunte a scadenza vengano trasmesse con relativa documentazione ai competenti organi della Allsecures Vita e che venga provveduto su richiesta di questa, ai pagamenti dovuti dall'assicurato o contraente. Ella dovrà operare nei Rami Vita esclusivamente nell'interesse della Allsecures Vita, con espresso divieto di qualsiasi rapporto, sia contrattuale che produttivo, con altre imprese di Assicurazione, tranne che per il caso di Coassicurazione. Art. 2- Territorio e sede dell'Agenzia - Il territorio di competenza dell'Agenzia Generale è quello stesso indicato nell'atto di nomina ad Agente Allsecures Assicurazioni S.p.a. La sede dell'Agenzia Generale è quella dell'Agenzia della Allsecures Assicurazioni S.p.a. Art. 3- Competenze - L'Allsecures Vita S.p.a. Le corrisponderà, a compenso di ogni Sua prestazione e a rimborso di tutte le spese che dovrà sostenere a qualsiasi titolo, compresa la remunerazione dei suoi collaboratori e dipendenti, le provvigioni indicate nell'allegato alla presente lettera. Le provvigioni si intendono acquisite quando i premi sono stati integralmente incassati e i documenti contrattuali regolarmente sottoscritti. Art. 4- Decorrenza e durata dell'incarico - il presente incarico decorre dal giorno......... e rispetto a quello dell'Allsecures Assicurazioni S.p.a. ha da intendersi unico ai sensi dell'art. 2VI comma A.N.A., ed è a tempo indeterminato. Per quel che riguarda la risoluzione del rapporto, si precisa che lo scioglimento da parte dell'Allsecures Assicurazioni S.p.a. comporta l'automatico scioglimento di questo incarico. Art. 5- Rinvio - Per tutto quanto non previsto valgono tutte le norme alla cui osservanza Ella è tenuta quale Agente della Allsecures Assicurazioni S.p.a. e che si hanno qui per integralmente riportate. Verranno altresì, per quanto non disciplinato dalla presente lettera di nomina, le norme del vigente Accordo Nazionale Agenti e sue eventuali, successive modifiche. Art. 6- Foro Competente - Per qualsiasi controversia in ordine al presente atto, Ella riconosce con noi l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Roma.
Prospetto provvigioni ramo Vita A) ASSICURAZIONI ORDINARIE PROVVIGIONI D'ACQUISTO
(*) Per le tariffe di rendita il capitale iniziale è pari alla rendita iniziale assicurata moltiplicata per il coefficiente d'opzione. (**) La provvigione del 4% viene corrisposta purché il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni. Per contratti di durata inferiore la provvigione verrà concordata di volta in volta e, comunque, non potrà essere superiore al 4%. Le provvigioni d'acquisto relative alla produzione acquisita da personale inquadrato della Società vengono ridotte alla base 10%-0,45%
PROVVIGIONI D'INCASSO
Per le tariffe a premio annuo della serie RISPAV viene riconosciuta, a partire dal 2° anno, una ulteriore provvigione pari al 2% calcolata sulla differenza tra il premio incassato ed il premio iniziale. B) ASSICURAZIONI COLLETTIVE (Aziendali in forma assicurativa ed AIL)
(*) La provvigione viene corrisposta in via ricorrente purchè Lei sia in servizio al momento dell'incasso di ciascun premio. Le provvigioni sono ridotte del 2% se la produzione viene acquisita da personale inquadrato dalla Società (**) Si considera primo premio unico di nuova polizza il TFR maturato al 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione della polizza e versato all'atto del perfezionamento del contratto. La provvigione viene corrisposta in ragione di incasso delle eventuali rate di ammortamento del premio unico. Per la nuova produzione acquisita dal personale inquadrato dalla Società, la provvigione viene ridotta al 50%.
Prospetto provvigioni Rami Elementari A) ASSICURAZIONI ORDINARIE PROVVIGIONI D'ACQUISTO
(*) Per le tariffe di rendita il capitale iniziale è pari alla rendita iniziale assicurata moltiplicata per il coefficiente d'opzione. (**) La provvigione del 4% viene corrisposta purché il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni. Per contratti di durata inferiore la provvigione verrà concordata di volta in volta e, comunque, non potrà essere superiore al 4%. Le provvigioni d'acquisto relative alla produzione acquisita da personale inquadrato della Società vengono ridotte alla base 10%-0,45%
PROVVIGIONI D'INCASSO Per le tariffe a premio annuo della serie RISPAV viene riconosciuta, a partire dal 2° anno, una ulteriore provvigione pari al 2% calcolata sulla differenza tra il premio incassato ed il premio iniziale. B) ASSICURAZIONI COLLETTIVE (Aziendali in forma assicurativa ed AIL)
(*) La provvigione viene corrisposta in via ricorrente purchè Lei sia in servizio al momento dell'incasso di ciascun premio. Le provvigioni sono ridotte del 2% se la produzione viene acquisita da personale inquadrato dalla Società (**) Si considera primo premio unico di nuova polizza il TFR maturato al 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione della polizza e versato all'atto del perfezionamento del contratto. La provvigione viene corrisposta in ragione di incasso delle eventuali rate di ammortamento del premio unico. Per la nuova produzione acquisita dal personale inquadrato dalla Società, la provvigione viene ridotta al 50%.
Disposizioni particolari Titoli insoluti: sui titoli di primo anno incassati tramite l'ufficio della Società, verrà riconosciuto il 50% della provvigione spettante. La stessa provvigione ridotta verrà riconosciuta sulle penali incassate, considerate a tale effetto alla stregua dei premi. Resta inteso che, in caso di esito sfavorevole degli atti legali esperiti su Sua richiesta, le spese sostenute per gli stessi, e non recuperate, Le verranno addebitate. Sugli importi delle penali incassati per "distrazione" verrà riconosciuto il 25%. Onorari medici e spese di polizza su mancati perfezionamenti: per ogni polizza restituita imperfezionata Le verranno addebitate le spese di polizza e gli onorari medici, salvo storno dell'addebito, qualora si ottenga successivamente l'incasso dell'intera penalità dovutaci. Abbandono di contratti: la Società ha diritto alla rifusione delle provvigioni di acquisto per la parte di contratto rimasta ineseguita a seguito di abbandono per qualsivoglia motivo, qualora, nei due anni che precedono o seguono l'abbandono stesso, sia stato emesso un nuovo contratto sul medesimo Assicurato. La rifusione avviene anche se trattasi di polizza acquisita da altra Agenzia o da precedente gestione. Sostituzioni: la rifusione della provvigione di acquisto ha luogo con le modalità di cui sopra anche in caso di sostituzione. La provvigione di acquisto sul contratto sostituente verrà determinata sulla base del premio corrisposto sulla nuova polizza e sul capitale (o rendita) assicurato al lordo della parte affrancata. Per le sostituzioni con retrodatazione la provvigione nel nuovo contratto verrà liquidata proporzionalmente alla durata effettiva del pagamento dei premi e sarà accreditata, a ragione di incasso, nei dodici mesi successivi alla data a partire dalla quale il Contraente è tenuto alla corresponsione dei premi. Resta fermo il diritto allo storno per la parte non maturata qualora non venga completato l'incasso delle rate a scadere negli ulteriori dodici mesi. sovrappremi sanitari: sui sovrappremi sanitari non competono provvigioni di acquisto; per i rischi tarati interamente riassicurati le provvigioni sono ridotte a 9/10. Durate brevi per contratti a premio annuo: per i contratti stipulati in tariffa 7-7P-7PY, di durata inferiore a 4 anni, la provvigione sarà commisurata ad un quarto per ogni anno di durata. Per i contratti a premio annuo stipulati in altre tariffe, con durata inferiore ad anni 10, la provvigione sarà commisurata ad un decimo per ogni anno di durata. In ogni caso la provvigione liquidata non sarà inferiore al 4% del premio.
Disposizioni generali Le provvigioni d'acquisto saranno liquidate secondo le norme del T.U. 13/2/1959; L'impresa tuttavia, allo scopo di semplificare il lavoro amministrativo, consente che l'intera provvigione Le sia anticipata integralmente, a ragione d'icasso delle rate di premio di 1° anno, anche nei casi in cui è prevista la liquidazione ripartita nei primi due anni di assicurazione. Conseguentemente, qualora non venga completato il pagamento dell'intera seconda annualità di premio, le sarà addebitata la parte di provvigione anticipata e non maturata. Nell'ipotesi di Sua cessazione dall'incarico tali provvigioni anticipatamente accreditate Le saranno immediatamente stornate; le stesse Le saranno successivamente riconosciute a ragione di incasso delle relative rate di premio. In caso di trasferimento di un contratto ad altra Agenzia per volontà del Contraente, o per determinazione della Società, le provvigioni d'incasso relative ai titoli trasferiti spetteranno all'Agenzia alla quale il contratto viene assegnato. Ella è tenuta a sollecitare gli Assicurati ed adoperarsi per ottenere il pagamento delle rate di premio alle scadenze previste, nonchè incassare i prescritti interessi di mora sulle quietanze in ritardo di pagamento. Non potranno essere incassati i premi scaduti oltre il termine di rispetto stabilito dalle Condizioni Generali e Speciali di Polizza senza autorizzazione della Società, la quale potrà agire direttamente, ed in qualunque tempo, nei confronti dei Contraenti morosi. Ella è tenuta a prestare all'Ufficio Legale della Società tutta la Sua collaborazione, ai sensi di quanto disposto nel Contratto d'agenzia. Le quietanze insolute relative ai premi di primo anno devono essere restituite alla Direzione entro e non oltre i 105 giorni dalla data di scadenza, pena l'addebito del loro intero importo. Le quietanze insolute relative ai premi di secondo anno devono essere restituite alla Direzione entro e non oltre i 180 giorni dalla data di scadenza e comunque non oltre i 30 giorni dalla richiesta della Direzione, pena l'addebito del 30% del loro intero importo. Le quietanze insolute relative ai premi di anni successivi al secondo devono essere restituite alla Direzione entro e non oltre i 180 giorni dalla data di scadenza e comunque non oltre i 30 giorni dalla richiesta della Direzione. Resta altresì fermo il diritto della società di: -rifiutare o modificare qualunque affare da Lei proposto nonchè di modificare in qualsiasi momento, le modalità di pagamento delle provvigioni nell'ambito delle modalità del T.U. sopra richiamato; -modificare la misura delle provvigioni, in conformità a quanto disposto dal Contratto d'Agenzia.
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